AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

In data 20/07/2013 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli ingegneri.
 
Il Regolamento (vedi sotto)  disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (DPR 137/2012).
 
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.