ALBO

La legge n. 1395 del 24 giugno 1923 ha istituito l’Albo dell’Ordine degli Ingegneri, affidandone la gestione su base provinciale agli Ordini.

E’ possibile ricercare gli Ingegneri iscritti all’Ordine della provincia di BIELLA usando la seguente maschera di ricerca.

Ricerca ALBO UNICO Ingegneri


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Con il DPR 328/2001 l’albo professionale è stato poi diviso in due sezioni (A e B), che corrispondono a diverse competenze e capacità acquisite con differenti percorsi formativi universitari. All’interno di ciascuna sezione sono previsti tre settori:

  1. civile e ambientale
  2. industriale
  3. dell’informazione.

Per l’iscrizione in entrambe le sezioni è richiesta l’abilitazione alla professione, che si ottiene con il superamento dell’esame di Stato.

Ai sensi del DPR 7 agosto 2012 n.137 il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha istituito il Registro Unico Ingegneri, con cui potete trovare gli ingegneri iscritti agli ordini provinciali di tutta Italia.


CAPO IX – PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 45 (Sezioni e titoli professionali)

  1. Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
    1. civile e ambientale
    2. industriale
    3. dell’informazione
  2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
    1. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
    2. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
    3. agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.
  3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
    1. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
    2. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
    3. agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior.
  4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: “Sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale”; “Sezione degli ingegneri – settore industriale”; “Sezione degli ingegneri – settore dell’informazione”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore industriale”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore dell’informazione”.

Art. 46 (Attività professionali)

  1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
    1. per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
    2. per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
    3. per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
  2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
  3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:
    1. Per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
      1. le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
      2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
      3. i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
    2. Per il settore “ingegneria industriale”:
      1. le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
      2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
      3. le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
    3. Per il settore “ingegneria dell’informazione”:
      1. le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
      2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
      3. le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi ocomponenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonchédi sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.