ORDINE

Gli Ordini provinciali degli ingegneri sono enti pubblici non economici istituiti con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
Per essere iscritto nell’albo occorre aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere ed essere residenti o domiciliati professionalmente presso la provincia di competenza.

Si può essere cancellati dall’albo solo a richiesta dell’iscritto, a seguito di provvedimento disciplinare o perché viene meno uno dei requisiti previsti per l’iscrizione.

Il DPR 328/2001 ha modificato e integrato la disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e le relative prove per
l’esercizio della professione, nonché l’ordinamento professionale con la suddivisione dell’albo in due sezioni (A e B), a loro volta suddivise in tre settori di competenza: civile e ambientale, industriale e dell’informazione.

Nella sezione A dell’albo sono iscritti coloro che hanno conseguito una laurea quinquennale (art. 47 DPR 328/2001), mentre nella sezione B coloro che hanno conseguito una laurea triennale (Ingegneri Iuniores art. 48 DPR 328/2001).

Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere degli appartenenti alla sez. A sono così
ripartite tra i settori (art. 46 DPR 328/2001):

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;

b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni.

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B (art. 46 DPR 328/2001):

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: le attività basate sull’applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore “ingegneria industriale”: le attività basate sull’applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere
pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti a macchine e impianti; le attività che implicano l’uso di
metodologie standardizzate, quali la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di singoli organi o di singoli componenti di
macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: le attività basate sull’applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di
automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti a impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.