La circolare CNI n.296, disponibile al seguente collegamento, riporta l’attuale interpretazione autentica del CNI sull’obbligo di aggiornamento quinquennale per i CSP/CSE e gli RSPP alla luce delle modifiche dell’accordo Stato-Regioni n.128 del 07.07.2016.
Si precisa la verifica del possesso delle 40 ore nel quinquennio antecedente è da intendersi al momento dell’assunzione dell’incarico e, per estensione, al momento di eventuali controlli da parte degli organi competenti e quindi con la teoria del “preciso istante”. Per meglio comprendere se si verificasse un controllo in data odierna si verificherebbe il possesso o meno dell’aggiornamento controllando se sono state svolte le 40 ore di aggiornamento nei 5 anni antecedenti oggi.
Questo quindi a precisare che le ore di aggiornamento non si calcolano nel quinquennio dall’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (2008-2013, 2013-2018, 2018-2023 etc) o dalla data di abilitazione ma dal giorno della verifica, sia essa dello SpreSAL o del committente.
A differenza quindi dell’aggiornamento dei Professioni Antincendio che prevedono quinquenni fissi a partire o dal 2011 o dal giorno di iscrizione presso gli elenchi del Ministero dell’Interno (se successivo al 2011), i Coordinatori per la Sicurezza o gli RSPP dovranno sempre essere dotati di 40 ore di aggiornamento in ogni momento.
Allegato: 20181018_CNI_CSP_CSE_RSPP.pdf