Data:
8 Agosto 2012

CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE


 

Art. 45 (Sezioni e titoli professionali)

  1. Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
    1. civile e ambientale

    2. industriale

    3. dell’informazione

  2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
    1. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

    2. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

    3. agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.

  3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
    1. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

    2. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

    3. agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior.

  4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: “Sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale”; “Sezione degli ingegneri – settore industriale”; “Sezione degli ingegneri – settore dell’informazione”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore industriale”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore dell’informazione”.

 

Art. 46 (Attività professionali)

  1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
    1. per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;

    2. per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

    3. per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

  2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
  3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:
    1. Per il settore “ingegneria civile e ambientale”:

      1. le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

      2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;

      3. i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

    2. Per il settore “ingegneria industriale”:

      1. le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

      2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

      3. le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

    3. Per il settore “ingegneria dell’informazione”:

      1. le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

      2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

      3. le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi ocomponenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonchédi sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.