Professionisti Antincendio – Obbligo di Formazione ed Aggiornamento Elenchi Ministeriali

Data:
17 Settembre 2016

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.08.2011, tutti i Professionisti Antincendio iscritti negli Elenchi Ministeriali hanno l’obbligo di svolgere un aggiornamento di 40 ore in tema di Prevenzione Incendi ogni 5 anni a far data dall’iscrizione nel suddetto elenco, pena la sospensione dall’elenco medesimo.

Per i Professionisti già iscritti nei precendenti elenchi ex Dlgs 818/81 alla data di emanazione del Decreto 05.08.2011, i 5 anni decorrevano dal 27.08.2011 con conseguente scadenza in data 26.08.2016.

La norma prevede che la gestione delle iscrizioni, modifiche, sospensioni e cancellazioni dai suddetti elenchi sia in capo agli Ordini Professionali di appartenenza del Professionista Antincendio, per cui facendo seguito alla circolare CNI n.787 del 09.09.2016 nelle prossime sedute del Consiglio si provvederà a verificare la situazione di tutti gli iscritti e a sospendere, secondo le procedure ministeriali indicate, coloro che non hanno svolto il previsto aggiornamento.

Si invitano pertanto tutti i colleghi che hanno svolto aggiornamenti non organizzati dal nostro Ordine di provvedere alla comunicazione degli estremi della frequenza inviando alla Segreteria (formazione@ingegneribiella.it) l’attestato di avvenuto superamento dell’aggioramento entro il 23.09.2016, onde evitare eventuali sospensioni non dovute.

Si ricorda che tutti coloro che hanno già provveduto alla comunicazione, o che hanno svolto l’aggiornamento presso il nostro Ordine, non devono inviare nulla in quanto i dati sono già in possesso della Segreteria.

Coloro che risulteranno privi dei requisiti di cui al D.M. 05.08.2011 sul suddetto aggiornamento obbligatorio verranno sospesi fino alla comunicazione di avvenuto svolgimento delle 40 ore richieste; tale sospensione sarà comunicata a mezzo PEC agli interessati.

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