La legge n. 96/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, ha modificato le disposizioni in materia di split payment.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dal 1° luglio 2017 e prevedono l’estensione dello speciale meccanismo di applicazione dell’IVA:
– anche alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte (tipicamente, le prestazioni degli artisti e dei professionisti);
– alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di un più ampio spettro di destinatari:
a) le pubbliche amministrazioni soggette a fattura elettronica,
b) le società controllate dai Ministeri,
c) le società controllate dagli enti territoriali,
d) le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Da una prima analisi delle disposizioni, la nuova disciplina in materia di split payment si connota per una difficile determinazione del suo ambito applicativo, soprattutto per quanto riguarda i destinatari delle operazioni.
Se per le società quotate si fa rinvio all’indice FTSE MIB della Borsa Italiana (salvo modifiche successive) e per le pubbliche amministrazioni si può far riferimento all’elenco fornito da CNI (vd. allegato) oppure guardare l’elenco pubblicato nel sito dell’ISTAT (ovviamente soggetti ad aggiornamenti), più difficile è l’individuazione delle società controllate direttamente da parte dei Ministeri e degli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni).
A questo riguardo, l’art. 17-ter comma 1-quater del DPR 633/72 ha previsto che i cedenti o prestatori possano richiedere ai propri cessionari o committenti il rilascio di un documento attestante la riconducibilità di questi ultimi a soggetti ricompresi nell’ambito della disciplina dello split payment.
È consigliabile, quindi, che tutti coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti dalla potenziale partecipazione “pubblica” si attivino per richiedere alla controparte l’attestazione che confermi (o smentisca) l’assoggettamento alle norme in materia di split payment, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017. Infatti, a fronte della richiesta del cedente o prestatore la stessa normativa impone alla controparte l’obbligo di rispondere.
Sempre con riferimento alla delimitazione dell’ambito applicativo dello split payment, si ricorda che la norma non trova applicazione:
– per le operazioni soggette a reverse charge;
– per le operazioni non documentate da fattura (art. 2 del DM 23 gennaio 2015);
– nelle operazioni per le quali il cedente o prestatore ha già il corrispettivo nella propria disponibilità o per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura, in quanto soggette a regimi speciali.
Allegato: 20170629_Elenco_PA.xls