Cari colleghi, care colleghe
Questa newsletter doveva partire domenica ma ci sono stati tali e tanti problemi interpretativi ed aggiornamenti normativi in questi giorni che non ci è stato possibile inviarla tempestivamente.
Nel tardo pomeriggio di domenica è uscito il DPCM 22.03.2020 del Governo che inserisce nuove e più stringenti norme per il contenimento del Covid19 (quello annunciato nella notte di sabato via Facebook dal Presidente del Consiglio). Visto la totale confusione derivante dalla non perfetta sovrapposizione in una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art.117 della Costituzione, ritenevamo doveroso fornirvi alcune informazioni, parte definitive e parte no, di modo che possiate avere un quadro riassuntivo della situazione. Il perché lo facciamo solo ora lo capirete leggendo.
Tra gli elementi certi e definiti vi era e vi è l’elenco ufficiale delle attività ritenute essenziali inserite in allegato al testo del DPCM che vi alleghiamo e, per maggior dettaglio, quello delle sottocategorie autorizzate inerenti l’edilizia. Si precisa infatti che il DPCM all’allegato 1 cita i macrocodici 42 e 43.2 per l’edilizia e 71 e 74 per gli studi tecnici, ma questi sono a loro volta suddivisi in sottocategorie: l’elenco che vi riportiamo è stato ricavato dal sito ISTAT ed è riferito ai codici ATECO2007 , dove sono reperibili, per chi ha necessità, anche i sottocodici delle altre attività autorizzate all’apertura secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Vista la contemporanea presenza del Decreto del Presidente della Regione Piemonte (testo ufficiale), possiamo fin da ora dire che gli studi professionali (p.to 19) ed i cantieri (p.to 20) sono fonte di conflitto di attribuzione tra Regione e Governo Nazionale.
Fino alle ore 18.30 di lunedì 23 marzo, l’interpretazione più diffusa tra i giuristi (!) era che essendovi una citazione diretta nel DPCM degli studi professionali questo prevalesse sul Decreto della Regione, mentre se non ci fosse stato il rimando diretto all’attività avrebbe prevalso la Regione.
Il Presidente della Regione alle 18.30 invece, in video conferenza dall’Unità di crisi regionale ha comunicato di considerare ancora valido e cogente quanto emanato a livello regionale e di avere congiuntamente a Regione Lombardia e Regione Veneto chiesto un parere ufficiale al Ministero dell’Interno, visto che i tre uffici legali regionali ritenevano pienamente legittime le restrizioni aggiuntive inserite nelle Ordinanze Regionali.
Risultava poi che il Prefetto di Torino, congiuntamente agli altri Prefetti del Piemonte, avesse svolto una videoconferenza nel tardo pomeriggio per definire la questione ed alle 19.30 ci era giunta ufficiosamente notizia che questi avessero ritenuto valido il Decreto Regionale e pertanto cogente la chiusura degli studi professionali e dei cantieri come indicato il 21 marzo 2020 nell’ordinanza n.34. Naturalmente prima di comunicarvelo, visti i tanti dietrofront a cui abbiamo assistito in questi giorni e nelle ultime ore, abbiamo richiesto una nota ufficiale, ma senza esito…
Nel frattempo, a notte fonda (00.38) arriva invece copia della circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno che richiama i contenuti del DPCM dando semplicemente delle delucidazioni di dettaglio ai Prefetti per la corretta applicazione. Questo senza rispondere alle domande poste dalla Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto.
Nella giornata di martedì aspettavamo quindi informazioni, salvo poi sapere (come tutti voi) dai mass media che invece il Governo alle 14 avrebbe iniziato una seduta del Consiglio dei Ministri per valutare e approvare un nuovo decreto! In tarda mattinata ci sono arrivate versioni ufficiose del testo dove, nella sua prima formulazione, stabiliva una sorta controllo governativo per evitare che le amministrazioni procedessero in ordine sparso. I governatori potevano “introdurre ovvero sospendere l’applicazione di una o più delle misure” previste. Ma qualora avessero deciso di farlo, la loro efficacia sarebbe state limitata a sette giorni, previo comunque via libera di Palazzo Chigi. Si sarebbe trattato di un controllo su tutti i provvedimenti, perché, se non autorizzate dal premier, le ordinanze regionali avrebbero perso “comunque efficacia al settimo giorno”.
Nella formulazione finale del Decreto “lockdown Italia”, le Regioni non sono più soggette alla conferma governativa, ma sono tuttavia tenute a rimanere nel perimetro di ordinanze maggiormente restrittive, e solo nelle materie di competenza generale.
Questo ci permette (finalmente) di dire, senza incorrere in valutazioni personali, che l’Ordinanza della Regione Piemonte del 21 marzo, o (sono tornati a discuterne i giuristi) una sua riformulazione qualora necessaria vista l’emanazione successiva del D.L., si deve ritenere valida. Di fatto, e ne abbiamo avuto conferma in una videoconferenza ieri con l’assessore Regionale Tronzano, la Regione Piemonte intende mantenere i contenuti del 21 marzo se non eventualmente inasprirli ulteriormente.
A prescindere da quanto sopra, dalle FAQ pubblicate dalla Regione Piemonte ieri prima dell’emanazione del DL (testo ufficiale) e costantemente aggiornate nella pagina ufficiale della Regione Piemonte, è stato chiarito che è comunque il professionista a valutare nella piena autonomia e responsabilità (anche in funzione della nuova autocertificazione) se i motivi sono “indifferibili ed urgenti” indicati nella norma regionale.
Così come risulta certo che i cantieri non inseriti nei codici ATECO sopra riportati potranno essere aperti per il tempo strettamente necessario alla loro messa in sicurezza secondo tuttavia specifiche prescrizioni che ne dovranno dare giustificazione. Nessuna precisazione è attualmente presente per dire chi e come devono produrre tali giustificazioni.
Risulta altrettanto definito che, salvo specifica disposizione tramite circolare o FAQ del Governo per una maggiore definizione dei casi, i cantieri aventi necessità di lavorazioni con codici ATECO non ricompresi nel DPCM ma che riguardano lavori di pubblica utilità restano comunque aperti. A titolo meramente esemplificativo lavori di demolizioni all’interno di ospedali potranno essere comunque svolti.
In merito agli spostamenti personali ricordiamo infine che sempre domenica era stata emanata una nuova Ordinanza congiunta del Ministero dell’Interno e della Salute che vietava infatti lo spostamento sia con mezzi pubblici che privati al di fuori del comune in cui ci si trova, salvo le classiche esigenze lavorative e di assoluta urgenza o di salute e ricordiamo anche che in data 26 marzo è stato (nuovamente) aggiornato il modulo di autocertificazione.
È pervenuta la circolare CNI 518 in cui il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici specifica che le scadenze dei termini entro cui svolgere le prove sui materiali non sono da considerarsi prescrittive.
È infine pervenuta la circolare del CNI n.520 quale conferma ufficiale della proroga delle scadenze temporali relative a integrazione di documentazione per le richieste di valutazione del progetto, per le istanze di deroga, rinnovi di conformità antincendio ed ottemperanza alle prescrizioni a seguito di sopralluoghi VV.F..
Da una prima valutazione si dovrebbe ritenere tali tempistiche al 15 giugno 2020, ai sensi dell’art.103 del DM 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia”, in analogia alle scadenze degli atti amministrativi e abilitanti (aventi scadenza teorica ricompresa tra il 31.01.2020 ed il 15.04.2020), ma abbiamo richiesto conferma al Consigliere Nazionale referente in materia, ing. Remo Vaudano, non essendovi riferimento diretto nel documento.
La circolare interna al corpo VVF del 20 marzo (allegato) non fornisce a riguardo infatti chiarimento certo e quindi ci riserviamo di fornire ulteriori specificazioni nei prossimi giorni, così come quella della proroga delle abilitazioni a Professionista Antincendio (che verbalmente il Comandante Nazionale dei VV.F. ha prospettato) si presume arriverà nei prossimi giorni.
Per la proroga delle abilitazioni RSPP/ASPP e CSP/CSE invece servirà o un Decreto Governativo o un accordo Stato-Regioni essendo anche questa materia concorrente. Non possiamo quindi al momento fornire informazioni sulla loro estensione.
Non appena sarà possibile forniremo maggiori dettagli anche a tal proposito.
Questi sono stati e saranno giorni difficili e l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (cd. Coronavirus) sta mettendo a dura prova non solo la nostra salute, ma anche la nostra capacità di resistenza e pazienza. E ne serve molta di fronte all’infinità di notizie, contradditorie e di lana caprina, che riceviamo e che cerchiamo con il buon senso di analizzare e filtrare (qualche volta anche sbagliando, ma in buona fece).
Dobbiamo ricordarci però che solo con una stretta osservanza delle misure contenitive e cambiando per questo periodo il nostro stile di vita (compreso il rispetto dell’obbligo di rimanere in casa ove non strettamente necessario) possiamo sperare di abbreviare questa “agonia” che, sia chiaro, in caso contrario si protrarrà probabilmente fino a luglio/agosto, se non oltre!
Come Consiglio dell’Ordine stiamo cercando di fare la nostra parte:a
– abbiamo chiuso da settimane le attività formative e l’apertura “libera” al pubblico
– abbiamo da una settimana attivato lo smart working per il personale di Segreteria (dando disponibilità noi del Consiglio per eventuali ricevimenti su appuntamento e lasciando i nostri recapiti per le necessità)
– abbiamo sollecitato direttamente, o per tramite dei delegati, il CNI ed INARCASSA a farsi parte attiva, verso il Governo e non solo, nel cercare (per ora con scarso/nullo successo) di alleviare le difficoltà economiche che sicuramente dovremo affrontare
– abbiamo cercato di aiutare il territorio con donazioni dirette all’Ospedale di Biella e alle 3 sezioni della Croce Rossa operanti sul nostro Territorio.
In questo momento quindi seguendo la tabella delle attività sopra citata e quanto previsto dal DPCM, l’Ordine manterrà le precedenti decisioni su chiusura al pubblico e ricevimento solo su appuntamento. Per ogni eventuale chiarimento, per quanto possibile e di nostra competenza, io ed il Consiglio restiamo, come sempre, a disposizione.
Ci scusiamo ancora se non abbiamo dato pronta e chiara notizia degli adempimenti indicati ma come avete avuto modo di leggere qualsivoglia informazione che vi avessimo fornito sarebbe stata interpretazione incerta e provvisoria.
Il Presidente
Allegato: https://www.istat.it/it/archivio/17888
Allegato: 20200326_Autocertificazione_Editabile.pdf
Allegato: 20200322_DPCM.pdf
Allegato: 20200326_CodiciEdilizia.pdf
Allegato: 20200322_DR_Piemonte_34_21_marzo_2020.pdf
Allegato: 20200326_DL_25032020n19.pdf
Allegato: 20200326_DR_Piemonte_34_21032020_Chiarimenti.pdf
Allegato: 20200322_Ordinanza_Ministero_Interno_Salute.pdf
Allegato: 20200326_Autocertificazione_Editabile.pdf
Allegato: 20200326_CIRC_CNI_518Disposizioni_STC-Consiglio_Superiore_LLPP.pdf
Allegato: 20200326_CIRC_CNI_520_Scadenze_Antincendio.pdf
Allegato: 20200326_CIRC_CNVVF_6327_20032020.pdf