Con Circolare n. 803 del 02.11.2021 il CNI informa che, con nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021, disponibile al collegamento, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in riscontro al quesito posto della Rete delle Professioni Tecniche e all’originaria interpretazione offerta dal CNI, in base al documento del Servizio Studio della Camera dei deputati (paragrafo “Proroga della validità di atti e documenti”) del 14/09/2021 disponibile al collegamento,conferma che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza fissata per il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino al 31 marzo 2022.
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Allegato: 20211103_CIRC_CNI_803-Prot_CNI_7764U-02.11.21-AGGIORN_ANTINCENDIO-1.pdf
Allegato: 20211103_Ministero_dellinterno_AGGIORN_ANTINCENDIO.pdf
Allegato: 20211103_Camera_dei_Deputati_AGGIORN_ANTINCENDIO.pdf